Nel caso di una polizza che abbia per oggetto, soprattutto, rischi terrestri (autocarro/ferrovia) la polizza dovrà essere quanto più ampia possibile (come tipologia di rischi coperti), ma allo stesso tempo molto sintetica/automatica nel modo di operare, non essendo ipotizzabile, per ragioni di praticità, di dover negoziare la copertura per i singoli trasporti. Nel caso di rischi marittimi, inevitabilmente la copertura dovrà essere predisposta in modo da consentire la “certificazione” di singole spedizioni. Infatti il “certificato di assicurazione” (primo concreto documento assicurativo nel quale ci si imbatte) è sovente allegato, nelle transazioni commerciali internazionali, agli altri documenti rappresentativi della merce.
Le assicurazioni di merci trasportate per via marittima riguardano principalmente operazioni commerciali internazionali e si attuano utilizzando formulari di polizza o clausolari conosciuti e diffusi nella comunità economica mondiale.
Il fatto che “assicurato” non sia (nella maggior parte dei casi) il “contraente”, ma colui che ha “titolo” alle merci e quindi un soggetto che non ha negoziato con l’assicuratore, fa si che le condizioni di copertura (e le stesse prassi di gestione dei sinistri e di liquidazione degli indennizzi) debbano essere quelle comunemente utilizzate in ambito internazionale.
Il “corpus” di clausole che si connota per tale universale conoscenza ed accettabilità è quello che si è andato formando sotto la responsabilità dell’Institute of London Underwriters (da qui l’intitolazione di ciascuna di tali clausole come “Institute&Clause”, con una data che ne definisce l’edizione).